Come fare la comunicazione telematica/online
Per effettuare la comunicazione telematica accedere QUI e poi selezionare la provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'alloggio;
- il sistema vi collegherà automaticamente (o tramite link inviato per email) alla pagina di registrazione dove dovrete selezionare il Comune in cui è ubicato l'alloggio ed inserire i vostri dati e potrete procedere alla compilazione della comunicazione.
La legge regionale n. 86/2016 ha provveduto anche a codificare l'obbligo per le locazioni turistiche, già previsto da ISTAT per la rilevazione Movimento dei clienti negli esercizi ricettvi, della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche.
L' articolo 84 bis "Comunicazioni ai fini statistici" prevede infatti che, oltre ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, anche coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione che deve essere indirizzata ai Comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
I locatori sono obbligati a registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
La registrazione, come è noto, è anche obbligatoria per le comunicazioni all'Autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione dei dati, effettuata con modalità telematica, è obbligatoria anche in assenza di movimento e va effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT.
Una volta effettuata la "Comunicazione alloggi locati per finalità turistiche" è il Comune capoluogo / Città metropolitana che invierà al locatore per email il codice di accesso (un codice per ciascun alloggio locato) per la comunicazione delle presenze turistiche.
N.B. chi non effettua la comunicazione del proprio appartamento pur dandolo in locazione può essere sanzionato ai sensi dell’art. 70 c. 2, c.6 lett.b, per l’omessa comunicazione alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro ed, altresì, per l’omessa comunicazione dei dati statistici degli alloggiati ai sensi del art.86 c. 4 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata, del testo unico del turismo regionale più volte citato (La legge regionale n. 86/2016)
Sotto riportiamo l’estratto
SEZIONE V
Locazioni turistiche
Art. 70
Locazioni turistiche(49)
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 (81), si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di (98) omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
Art. 86
Sanzioni amministrative(58)
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.
4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.